
1.
Generalità
2.
Categorie di soci
3.
Organizzazione della socità
4.
Direzione
5.
Disposizioni finanziarie
6.
Disposizioni speciali
7.
Disposizioni finali

Art. 1
Denominazione:
Il Polisport Team Ticino è una società sportiva senza fine economico
con sede principale nel comune di Bellinzona, è costituita per una durata
illimitata ed è regolata dal presente statuto e dagli articoli 60 e
seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).
Art. 2
Scopi:
Gli scopi della società sono:
a) promuovere la conoscenza e la pratica delle differenti discipline
sportive attraverso attività, uscite ed incontri;
b) sviluppare le attitudini fisiche dei soci e formare sportivi responsabili;
c) unire i soci attraverso questi sani sport con vincoli di amicizia;
d) organizzare attività ricreative (conferenze, films, giuochi, ecc.).
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Art. 1
Denominazione:
Il Polisport Team Ticino è una società sportiva senza fine economico
con sede principale nel comune di Bellinzona, è costituita per una durata
illimitata ed è regolata dal presente statuto e dagli articoli 60 e
seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).
Art. 2
Scopi:
Gli scopi della società sono:
a) promuovere la conoscenza e la pratica delle differenti discipline
sportive attraverso attività, uscite ed incontri;
b) sviluppare le attitudini fisiche dei soci e formare sportivi responsabili;
c) unire i soci attraverso questi sani sport con vincoli di amicizia;
d) organizzare attività ricreative (conferenze, films, giuochi, ecc.).
Art. 6
Ammissioni:
Le domande di ammissione devono essere fatte al comitato precisando:
- Nome
- Cognome
- Recapito
Art. 7
Dimissioni:
Le dimissioni devono, nel limite del possibile, essere comunicate alla
direzione prima dell'assemblea generale.
Art. 8
Esclusione:
Chi danneggia in qualunque modo la società o i soci come tali può venire
espulso su proposta della direzione con la maggioranza dei voti presenti
a qualunque assemblea.
Art. 9
Reclami:
I reclami devono essere inoltrati per iscritto alla direzione e saranno
trattati dalla stessa.
Art. 10
Convocazione dei soci:
La convocazione dei soci, sia per l'assemblea come per incarichi o manifestazioni,
viene fatta attraverso almeno uno dei seguenti media: per mezzo lettera
circolare, con avviso sui quotidiani, via pagina WEB o eventualmente
tramite avviso presso la sede sociale.
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Art 11
Organi:
I. Assemblea dei soci;
II. Direzione;
III. Revisore.
Art. 12
Assemblea:
L'assemblea è la riunione dei soci: essa è diretta dal presidente del
giorno.
Ha luogo ordinariamente una volta l'anno.
Art. 13
Voto:
Nelle assemblee si vota per alzata di mano. Su richiesta dei 2/3 dei
soci presenti è possibile attuare il sistema di voto a scrutinio segreto.
Art. 14
Validità del voto:
a) Per le risoluzioni concernenti lo statuto, la fusione o lo scioglimento
della società è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.
b) Per tutte le altre risoluzioni basta la maggioranza semplice (metà
+ 1).
Art 15.
Competenze dell'assemblea:
Competenze esclusive dell'assemblea sono:
a) l'ammissione e l'esclusione dei soci
b) le nomine statutarie;
c) la costituzione, la dotazione e l'impiego di riserve speciali;
d) lo scioglimento della società.
Art. 16
Trattande obbligatorie all'assemblea ordinaria:
L'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dovrà comprendere:
- nomina del presidente del giorno;
- nomina dello scrutatore;
- lettura del verbale dell'ultima assemblea;
- relazione del presidente;
- relazione tecnica;
- resoconto finanziario;
- rapporto di revisione;
- nomine statutarie;
- eventuali.
Art. 17
Necessità dell'assemblea straordinaria:
L'assemblea straordinaria è necessaria quando:
- la direzione non può decidere di sua competenza;
- la maggioranza assoluta dei membri della direzione lo ritiene necessario;
- lo decide per iscritto almeno 1/10 dei soci aventi diritto di voto;
L'avviso per le assemblee straordinarie può essere dato anche solo 48
ore prima, indicando le trattande.
Art. 18
Competenze dell'assemblea straordinaria:
Per le trattande dell'ordine del giorno, l'assemblea straordinaria ha
le stesse competenze di quella ordinaria.
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Art. 19
Direzione:
La direzione si compone di almeno:
- Il Presidente - Responsabile generale
- Il Responsabile amministrativo
Art. 20
Durata del mandato:
I membri della direzione ed il revisore restano in carica un anno e
sono rieleggibili all'assemblea ordinaria.
Art. 21
Competenze della direzione:
La direzione dirige gli affari, promuove lo sviluppo della società e
la rappresenta verso i terzi. E' competente per tutto ciò che non è
diritto esclusivo dell'assemblea.
All'interno della direzione ogni membro ha un voto, in caso di parità
il voto del presidente vale doppio.
Art. 22
Revisore:
Il revisore ha il compito di controllare la contabilità della società
e di presentare all'assemblea ordinaria un rapporto scritto sulle sue
constatazioni. Viene convocato almeno 7 giorni prima dell'assemblea.
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Art. 23
Contribuenti:
Le tasse sociali annue vengono fissate dal comitato e sottoposte all'assemblea.
Art. 24
Soci morosi:
I soci che non adempiono ai loro doveri finanziari, perdono il diritto
di socio già nell'anno amministrativo in corso.
Art. 25
Responsabilità:
Per la società risponde unicamente il patrimonio sociale. E' esclusa
ogni responsabilità da parte dei soci.
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Art. 26
Commissioni speciali:
La direzione può delegare parte delle competenze a commissioni speciali.
Art. 27
Rielezione:
Nel caso in cui almeno la metà della direzione in carica non venga più
rieletta per l'anno successivo, la vecchia direzione, se lo riterrà
opportuno,
resterà in carica ancora per 30 giorni a partire dalla data dell'assemblea
ordinaria.
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Art. 28
Norme transitorie finali:
Il presente statuto entra in vigore in data 17 gennaio 2001 durante
l'assemblea costitutiva dello stesso giorno.
Il Presidente: Nicola Valerio
Il Responsabile amministrativo: Patrick Bignasca
Bellinzona, 17 gennaio 2001
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